Elga Turco

Riproponiamo di seguito l’intervento della giurista Elga Turco, pubblicato ieri sul Nuovo Quotidiano di Puglia, che spiega su cosa sarà realmente la scelta del referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo 2026.

L’opposizione per garantire lo Stato di diritto

Elga TURCO*
Il sistema giudiziario italiano affronta un tornante storico, segnato da un inedito duello referendario. Mentre il Governo accelera verso il voto, la società civile risponde con una massiccia mobilitazione popolare. Il testo di legge non è un circoscritto intervento sulla “separazione delle carriere”. A smentire questa impostazione riduttiva è la stessa rubrica del provvedimento – “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” – che rivela una riscrittura profonda di ben sette articoli della Costituzione (87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110), capace di scardinare l’unità della giurisdizione. La Riforma poggia su tre pilastri.
I. Cesura tra magistratura giudicante e requirente. Oggi giudici e Pm appartengono allo stesso ordine e condividono una comune cultura della giurisdizione. La Riforma punta a spezzare questo legame. L’obiettivo dichiarato sarebbe rafforzare la figura del “giudice terzo”, muovendo dal presupposto che l’appartenenza dei due magistrati alla stessa “famiglia” professionale generi una sudditanza psicologica del giudicante verso le tesi della pubblica accusa. Teorema fallace, smentito dai dati del Ministero della Giustizia: una quota di archiviazioni superiore al 60% e un tasso di assoluzioni che sfiora il 40% provano la piena autonomia del giudice. Inoltre, le funzioni sono già rigorosamente distinte: con la Riforma Cartabia, il passaggio tra ruoli è consentito una sola volta entro i primi dieci anni e impone il cambio di regione. Tale facoltà è esercitata da meno dello 0,4% dei magistrati (circa 30 unità l’anno su un totale di 9.000). Attivare il meccanismo di revisione costituzionale per disciplinare un fenomeno statisticamente irrilevante appare palesemente sproporzionato, se non del tutto irragionevole.
II. Sdoppiamento del Csm. Alla scissione del Csm in due organi indipendenti (uno per i giudici e uno per i Pm) si accompagna la radicale trasformazione dei criteri di selezione: la legittimazione elettiva viene abolita in favore del sorteggio. Presentato come antidoto al “correntismo”, drammaticamente emerso con il caso Palamara, il meccanismo è una “cura” che uccide il malato: sacrificando merito e responsabilità democratica, priverebbe dei suoi anticorpi la magistratura, unica categoria professionale a cui sarebbe negato il diritto di eleggere i propri rappresentanti. Gli scenari nefasti emergono dall’analisi del metodo di selezione: i membri laici vengono sorteggiati all’interno di una rosa di nomi preventivamente “confezionata” dal Parlamento, i magistrati sono estratti a sorte, attingendo indiscriminatamente all’interno della categoria, «nel numero e secondo le procedure previste dalla legge». Segnale pericolosissimo: affidare la composizione numerica e le modalità del sorteggio alla legge ordinaria significa consegnare le chiavi di accesso agli organi di autogoverno alla maggioranza politica di volta in volta rappresentata in Parlamento. Nelle dinamiche che si instaureranno tra l’ala togata, frammentata e priva di un mandato rappresentativo, e quella laica, compatta, espressione delle forze di governo, le nomine dei capi ufficio finiranno inevitabilmente per assecondare criteri di gradimento politico. A quel punto, sarà difficile scongiurare il rischio di scivolamento verso un sistema in cui i vertici degli uffici si rivelino sensibili ai desiderata dell’esecutivo. Del resto, la finalità “ultima” della Riforma pare scolpita con impareggiabile chiarezza nell'”interpretazione autentica” fornita dal Ministro Nordio nel suo recente libro: “Trovo addirittura ingenuo l’atteggiamento dell’opposizione. E poiché è presumibile che prima o poi l’onere del governo spetti a loro, è abbastanza singolare che per raccattare qualche consenso oggi compromettano la propria libertà di azione di domani” (Una nuova giustizia, pp. 122-123).
III. Istituzione dell’Alta Corte. La funzione disciplinare viene sottratta ai Csm e affidata a un nuovo organo esterno: l’Alta Corte (composta da 15 membri, 3 laici nominati, 3 laici estratti a sorte da elenchi parlamentari e 9 togati sorteggiati). L’aspetto più allarmante risiede nell’indeterminatezza del futuro art. 105 Cost., che prevede la prevalenza dei magistrati per la sola composizione complessiva dell’Alta Corte, rinunciando a garantirla nei singoli “collegi” giudicanti. In questo modo, il destino professionale di un magistrato potrebbe essere deciso da un collegio a prevalenza laica. L’azione disciplinare può trasformarsi in strumento di intimidazione. Un magistrato che agisce nel timore di sanzioni pretestuose diventa vulnerabile e smarrisce le caratteristiche di autonomia e indipendenza proclamate dall’art. 104 Cost. In un simile contesto, a pagare il prezzo più alto sarebbero i cittadini, esposti a una giustizia debole con i forti e forte con i deboli.
La Riforma non è la soluzione ai mali atavici della giustizia: non renderà i processi più veloci, non abbatterà i costi della burocrazia (al contrario, triplicherà le strutture), non interverrà sulle emergenze concrete, né toccherà il tema della responsabilità civile dei magistrati per gli errori commessi. Al contrario, provocherà un’alterazione dell’equilibrio tra i poteri dello Stato: il Pm tenderà a smarrire la propria vocazione all’imparziale ricerca della verità per trasformarsi in un “accusatore puro”. Sarà, allora, necessario istituire forme di coordinamento con il potere esecutivo, che renderanno le opzioni investigative e/o inerenti all’esercizio dell’azione penale permeabili ai più svariati condizionamenti politici. Difendere l’unità della magistratura non significa difendere un privilegio di casta, ma proteggere lo Stato di diritto.
*Associata di Diritto processuale penale dell’Unisalento