Se, per esempio, la città di Lecce decidesse di fondersi con uno o più Comuni contigui, arriverebbero nelle casse del nuovo ente locale nuove risorse finanziarie (oltre i trasferimenti ordinari già previsti per i singoli Comuni) fino a 10milioni di euro annui e fino ad un massimo di 150milioni di euro in 15 anni.

di Luigino SERGIO

La fusione di Comuni consiste in un’aggregazione tra enti locali territorialmente finitimi prevista nel nostro ordinamento da più di trent’anni e messa a disposizione di quelle realtà comunali che vogliano modificare il loro assetto organizzativo. La fusione, almeno quella ordinaria di cui all’art. 15 del TUEL, è di competenza della Regione in uno con le modifiche territoriali e l’istituzione di nuovi comuni. Infatti, le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale (in Puglia con il referendum consultivo), con la specificazione che salvo i casi di fusione tra più Comuni, non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri Comuni scendano sotto tale limite.

Al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli Comuni che si fondono. E qui sta la novità che si può definire assai significativa che va in direzione del rafforzamento dell’istituto della fusione di Comuni. Un emendamento apportato al D.L. n. 21/2022, Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, modifica l’art. 15 del TUEL, disponendo che per le fusioni di Comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari sono erogati per ulteriori cinque anni, passando così da dieci a quindici anni. Una disposizione di estremo rilievo che nel Salento riguarda il Comune di Presicce-Acquarica, unico esempio (virtuoso) di fusione da quando è entrata in vigore la Costituzione, trovandosi in Puglia traccia di un’altra fusione tra i comuni di Montrone e Canneto che mantennero la loro autonomia amministrativa fino al 1927 allorquando il decreto n. 1903, firmato da Vittorio Emanuele III, ne sancì la loro aggregazione e l’istituzione dell’odierno Comune di Adelfia, ente di poco più di sedicimila abitanti appartenente alla Città Metropolitana di Bari.

Nel Salento leccese, il Comune di Presicce-Acquarica beneficerebbe così di un ulteriore contributo finanziario massimo per ulteriori cinque anni rispetto ai dieci anni di partenza e consentirebbe, grazie alla nuova legislazione, di beneficiare di ulteriori risorse che non avendo vincolo di destinazione potranno essere allocate in base alle esigenze che via via dovessero emergere.

Ma c’è dell’altro che potrebbe questa volta riguardare anche il Comune di Lecce. Se la città capoluogo decidesse di modificare la propria circoscrizione territoriale e fondersi con uno o più Comuni contigui, arriverebbero nelle casse del nuovo ente locale nuove risorse finanziarie fino ad un massimo di 10milioni di euro annui e fino ad un massimo di 150milioni di euro in 15 anni. Un contributo finanziario non indifferente che si aggiungerebbe ai trasferimenti ordinari da parte dello Stato ai Comuni.

Dal 2009 ad oggi sono state approvate 139 fusioni di Comuni, di queste 138 sono già operative e una lo sarà nei prossimi anni. Complessivamente, considerando tutte le operazioni di fusione, si contano 326 Comuni soppressi, mentre il numero dei Comuni dal 1° gennaio 2023 scende a 7.901 unità.

Sul tema delle fusioni di Comuni ho avuto modo di lavorare per svariati anni e debbo aggiungere che già nel lontano 2017 ebbi modi di redigere un progetto di legge concernente la fusione di Comuni e l’esercizio coordinato o associato delle loro funzioni, atto Camera n. 4229, primo firmatario l’On. Salvatore Capone e sottoscritto da altri 20 deputati, tra i quali spiccano i nomi dei pugliesi Mariano, Grassi, Bordo, Pelillo. Nell’art. 2, comma 11, del progetto di legge è scritto che «al fine di favorire la fusione dei Comuni, oltre ai contributi obbligatori della Regione, lo Stato eroga, per i quindici anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari previsti nella legge di bilancio, commisurati a una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».

A sua volta il 16 gennaio 2023, nella sala Caduti di Nassirya del Senato, alla presenza di Antonello Barbieri, presidente del coordinamento nazionale della fusione di Comuni (FCCN) di cui sono responsabile tecnico, dell’On. Sbrollini, del Sen. Delrio, dell’On. Serracchiani e di alcuni sindaci è stato fatto il punto sull’istituto della fusione e illustrato una mia ulteriore proposta di modifica dell’assetto ordinamentale delle fusioni, ribadendo l’indispensabilità e l’utilità che il contributo statale fosse prolungato a 15 anni in sostituzione dei 10 anni già previsti dalla vigente normativa, il tutto assieme a delle altre disposizioni su cui si potrà eventualmente ritornare in seguito. Ora il Parlamento si è mosso nella medesima direzione auspicata, ma sappiamo bene che occorre ancora dell’altro per fare decollare l’istituto della fusione di Comuni. Per ora riteniamoci soddisfatti di questa condivisa decisione parlamentare.

Luigino SERGIO
Esperto nella direzione di Enti locali e docente a contratto di Reti di sistemi e filiere del Turismo presso l'UniSalento.