Di seguito lo statuto per la costituzione di un soggetto giuridico interprovinciale previsto dal Protocollo d’intesa del 14 settembre 1999, sottoscritto dai presidenti Nicola Frugis (Brindisi), Lorenzo Ria (Lecce) e Domenico Rana (Taranto).

 

STATUTO
AGENZIA SUB REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AREA JONICO-SALENTINA

TITOLO I
Denominazione e scopo – Sede – Durata – Oggetto

Art. 1 (Denominazione e Scopo)

In esecuzione delle deliberazioni dei Consigli Provinciali di Brindisi, Lecce e Taranto, è istituita la “AGENZIA SUB REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AREA JONICO-SALENTINA”.
L’Agenzia svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse interprovinciale, in atto esercitate dalle Provincie di Brindisi, Lecce e Taranto ed opera al servizio delle stesse Amministrazioni provinciali, nonché, se richiesta, dei Comuni delle tre Provincie e di altri Enti Pubblici.
L’Agenzia esercita le attività rientranti nell’oggetto definito nel successivo art. 4 allo scopo di promuovere lo sviluppo integrato della comunità interprovinciale.
L’Agenzia ha piena autonomia nei limiti stabiliti dal presente statuto ed è sottoposta ai poteri di indirizzo dei Consigli provinciali. Per l’effetto, sarà sottoposta annualmente all’approvazione di ogni Consiglio Provinciale la relazione del Presidente della Giunta, illustrativa del programma dell’Agenzia. Ad ogni singolo Consiglio Provinciale sarà sottoposta, altresì, per i provvedimenti di competenza, la relazione annuale del rendiconto di gestione del programma e delle attività svolte.

Art. 2 (Sede)

L’Agenzia ha sede legale in Brindisi S.S. 7, km 7+300, per Mesagne presso “Cittadella della ricerca S.p.A.”.
Il Comitato Direttivo può istituire succursali e rappresentanze nelle tre Provincie e, con finalità esclusivamente amministrative e promozionali, in Roma e nelle sedi della U.E..

Art.3 (Durata)

L’Agenzia ha durata illimitata e potrà essere soppressa o trasformata in conformità a deliberazioni dei Consigli Provinciali.
È soppressa di diritto qualora due Consigli Provinciali deliberano di recedere da essa.

Art. 4 (Oggetto)

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l’Agenzia promuove e realizza iniziative e servizi per la comunità territoriale interessata e di pertinenza – nella sua globalità e nelle sue varie articolazioni – di cui intende a tutti i livelli stimolare ed attivare uno sviluppo proprio ed integrato in sintonia con quello dell’intera Regione e della Comunità europea.
In questo ambito l’Agenzia realizza ricerche e studi e presta i propri servizi nei settori dell’economia, finanza, ambiente, agricoltura, per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, per il trasferimento delle tecnologie avanzate, l’informazione, servizi sociali e sanità, beni culturali e cultura, anche con specifico riguardo alle politiche ed ai programmi nazionali e comunitari di riferimento.
Cura e realizza, altresì, attraverso metodologie di concertazione con altri soggetti pubblici e privati:
a) l’istituzione ed il potenziamento di Università, Centri di studi e di ricerca, per la migliore professionalizzazione delle risorse umane e la creazione di infrastrutture immateriali;
b) studi e progetti di intervento nei settori dell’industria, dei trasporti, del turismo e dell’agricoltura, con particolare riferimento al sistema delle PMI e dei servizi reali alle imprese;
c) studi e progetti per la realizzazione di infrastrutture, con particolare riguardo agli interventi di supporto alle attività economiche ed allo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche in un sistema integrato di servizi di logistica distributiva;
d) studi e progetti per la bonifica, conservazione, valorizzazione e tutela dell’Ambiente, con specifica attenzione alle iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio naturale (ciclo delle acque);
e) studi e progetti di cooperazione transazionale e delocalizzazione produttiva, attraverso un coinvolgimento diretto ed operativo delle tre Provincie nella realizzazione del “Corridoio Transbalcanico” in connessione con l’asse Nord-Sud del “Corridoio adriatico” e con il coordinamento dei porti dell’alto Jonio e del basso Adriatico.
L’Agenzia può inoltre promuovere iniziative culturali finalizzate allo sviluppo del territorio e per la creazione di figure di elevata professionalità sia nel settore pubblico che in quello privato.
Nell’esercizio della propria attività l’Agenzia si avvarrà degli incentivi, sovvenzioni o altre agevolazioni della Regione, dello Stato, di altri organismi comunitari o di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 5 (Organi dell’Agenzia)

Sono Organi dell’Agenzia:
1) Comitato Direttivo;
2) Comitato Esecutivo;
3) Direttore Generale;
4) Collegio dei Revisori.

TITOLO II
Fondo di dotazione – Conferimenti in denaro – Prestazioni diverse

Art. 6 (Fondo di dotazione)

Il fondo di dotazione dell’Agenzia è di lire 600.000.000 (seicentomilioni) ed è paritariamente suddiviso a carico delle tre Provincie.
Potrà essere aumentato, sulla base delle effettive necessità di funzionamento, con deliberazione del Comitato Direttivo che potrà anche disporre che i nuovi conferimenti siano di crediti o in natura.

Art. 7 (Conferimenti in danaro)

I conferimenti in danaro devono effettuarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal Comitato Direttivo.
A carico delle Provincie, in ritardo nei versamenti, decorrono gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di tre punti.

Art. 8 (Prestazioni diverse)

Le Provincie sono tenute al versamento dei contributi in danaro deliberati dal Comitato Direttivo, nei termini e secondo le modalità dallo stesso previsti.
I contributi sono deliberati in misura eguale per ciascun Ente.
Le Provincie possono mettere a disposizione dell’Agenzia beni e personale, per l’espletamento delle attività di cui all’art. 4, secondo modalità e condizioni deliberate dal Comitato Esecutivo dell’Agenzia, che potrà provvedervi anche mediante regolamento.

TITOLO III
Deliberazioni del Comitato Direttivo – Prestazioni dell’Agenzia

Art. 9 (Diritto alle prestazioni dell’Agenzia)

Ciascuna Provincia ha diritto di ricevere, secondo le proprie esigenze e compatibilmente con i mezzi ordinari dell’Agenzia al momento della richiesta, prestazioni rientranti nelle attività di cui all’art. 4, secondo le modalità e le condizioni deliberate dal Comitato Esecutivo, che potrà provvedervi anche mediante regolamento.
Per tali prestazioni, l’Agenzia richiederà un corrispettivo parametrato ai soli costi, ivi compresi quelli generali di ricerca determinati dal Comitato Direttivo in sede di predisposizione dei programmi annuali.

TITOLO IV
Comitato Direttivo

Art. 10 (Competenze)

Il Comitato Direttivo, composto dai Presidenti pro-tempore delle Amministrazioni Provinciali di Brindisi, Lecce e Taranto:

1) elegge nel suo seno il Presidente;
2) approva il bilancio dell’esercizio;
3) approva il bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività predisposto dal Comitato Esecutivo, per l’esercizio successivo a quello in corso e ciò dall’esercizio successivo all’avvio dell’attività operativa;
4) approva la relazione del Comitato Esecutivo sulle iniziative e sui programmi realizzati nell’ultimo esercizio, su quelli in via di realizzazione e su quelli da avviare nell’esercizio in corso o nei futuri esercizi;
5) nomina e revoca il Collegio dei revisori;
6) nomina e revoca il Coordinatore del Comitato Esecutivo e i componenti esperti;
7) delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, e quando la situazione finanziaria dell’Agenzia lo richieda, il versamento di contributi in danaro da parte delle Amministrazioni provinciali costituenti l’Agenzia, determinando termini e modalità dei relativi versamenti;
8) delibera, annualmente e anticipatamente, compatibilmente con le risorse dell’Agenzia, sul compenso spettante al Presidente ed agli altri membri del Comitato Direttivo, ai membri – non dipendenti dalle Amministrazioni provinciali – del Comitato Esecutivo ed ai membri del Collegio dei revisori;
9) delibera l’adozione di apposito regolamento con il quale:
▪ definisce le attribuzioni del direttore generale dell’Agenzia;
▪ attribuisce al direttore generale e al Comitato Esecutivo i poteri e le responsabilità della gestione, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Comitato Direttivo;
▪ approva i programmi di attività dell’Agenzia e i bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l’autonomia dell’Agenzia;
▪ emana direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere;
▪ indica eventuali specifiche attività da intraprendere;
▪ definisce, tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Comitato Direttivo e il direttore generale dell’Agenzia, gli obiettivi specificatamente attribuiti a quest’ultima nell’ambito della missione ad essa affidata;
▪ stabilisce:
– le modalità di verifica dei risultati attesi in un arco temporale determinato;
– l’entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all’Agenzia stessa, nonché le strategie per il miglioramento dei servizi;
– le modalità di verifica dei risultati di gestione;
– le modalità necessarie ad assicurare al Comitato Direttivo la conoscenza dei fattori gestionali interni all’Agenzia, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse;
– stabilisce i rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l’Agenzia ed altre pubbliche Amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Comitato Direttivo;
– stabilisce la composizione del Collegio dei revisori e le modalità di funzionamento;
– determina, ove ritenuto necessario, l’istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione non solo sul piano finanziario ma anche dal punto di vista dei risultati socio-economici attesi;
– la determinazione e l’ordinamento di una organizzazione dell’Agenzia, rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione nonché alla trasparenza e all’informazione per la comunità jonico-salentina;
10) delibera su tutte le altre materie che sono riservate alla sua competenza o che, attinenti alla gestione dell’Agenzia, le sono sottoposte dal Comitato Esecutivo.

Art. 11 (Diritto a voto)

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate, di norma, all’unanimità.
Ove non si raggiunga l’unanimità, la deliberazione è adottata a maggioranza e ciascun componente ha diritto ad un voto.

Art. 12 (Convocazione)

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese; ogni volta che lo ritenga opportuno e quando viene richiesto dal Comitato Esecutivo.
Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della data della convocazione.
Nella raccomandata di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e, eventualmente, della seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, il Comitato deve essere riconvocato entro tre giorni dalla data della prima, a mezzo telegrafico o fax.
In mancanza delle formalità di convocazione il Comitato si reputa regolarmente costituito con la presenza di tutti i Componenti il Comitato.
Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il Comitato Direttivo può essere convocato, nei casi di urgenza, mediante avviso comunicato a mezzo fax, con preavviso non inferiore a 24 ore.

Art. 13 (Presidenza)

Il Comitato Direttivo è presieduto, con una turnazione di sei mesi, dal Presidente nominato.
Nella fase in cui si procede alla nomina, il Comitato è presieduto dal più anziano di età.
Il Comitato Direttivo nomina un segretario, scelto tra il personale assegnato all’Agenzia.
Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario.

TITOLO V
Organi amministrativi – Personale

Art. 14 (Comitato esecutivo)

L’Agenzia è amministrata da un Comitato Esecutivo composto dai tre Direttori Generali delle Provincie e da 6 esperti di alta professionalità, tra i quali sarà nominato il Coordinatore.
Ciascun Componente del Comitato Direttivo nomina 2 Componenti esperti.
I Componenti esperti del Comitato durano in carica per l’intera durata del mandato amministrativo delle Provincie e sono rinnovati, anche in parte, in occasione di nuova elezione dei Presidenti delle Provincie stesse.

Art. 15 (Poteri e Compiti)

Il Comitato Esecutivo è investito senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Agenzia, nell’attuazione delle direttive, disposizioni, deliberazioni e programmi del Comitato Direttivo, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso od eccettuato, tranne soltanto quanto riservato per statuto al Comitato Direttivo.
Il Comitato Esecutivo, quindi, a titolo puramente indicativo e non esaustivo:
a) esprime gli indirizzi generali di gestione;
b) approva i programmi e ne cura gli aspetti amministrativi;
c) approva i regolamenti per la prestazione alle Provincie aderenti e ai terzi dei servizi dell’Agenzia e le specifiche convenzioni per la prestazione degli stessi servizi;
d) può affidare, mediante convenzioni, incarichi e/o consulenze esterni per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 4;
e) predispone e sottopone al Comitato Direttivo, almeno un mese prima dell’inizio del nuovo esercizio sociale, il bilancio annuale di previsione ed il programma annuale di attività relativo all’esercizio successivo a quello in corso, curando che questi documenti siano a disposizione dei Componenti il Comitato Direttivo – e, su loro richiesta, rilasciati in copia – presso la sede dell’Agenzia almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione del Comitato Direttivo;
f) su proposta del Direttore Generale, delibera sull’assunzione, sulle mansioni e sul licenziamento dei dirigenti e del restante personale;
g) delibera su ogni altro atto attinente alla gestione e alla organizzazione dell’Agenzia, che non sia riservato per Statuto alla competenza del Comitato Direttivo.

Art. 16 (Riunioni)

Il Comitato Esecutivo si riunisce presso la sede dell’Agenzia o succursali o sedi di rappresentanza, su convocazione del Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, del Componente anziano, ogni qual volta il Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Componente anziano lo ritenga necessario, o su richiesta, contenente l’ordine del giorno, di almeno tre Componenti.
La convocazione è fatta con lettera raccomandata o, nei casi di urgenza, con telegramma, spediti, rispettivamente, almeno tre giorni o almeno ventiquattro ore prima di quello fissato per l’adunanza, ai membri del Comitato Esecutivo e al Collegio dei revisori presso il loro domicilio.
Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore del Comitato Esecutivo, e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Componente anziano.
Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri del Collegio dei Revisori, il Direttore Generale, che ha diritto di intervento, ma non di voto.
Il Comitato nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 17 (Deliberazioni)

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Componenti in carica.
Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti in carica.
Le deliberazioni del Comitato devono constare da verbale sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario della riunione.

Art. 18 (Coordinatore)

Il Comitato Direttivo nomina il Coordinatore del Comitato Esecutivo.
Il Coordinatore del Comitato Esecutivo:
a) sovrintende all’andamento dell’Agenzia, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e formula al Comitato Esecutivo proposte per la gestione ordinaria dell’Agenzia;
b) convoca il Comitato Esecutivo formulando l’ordine del giorno e inserendo quegli argomenti indicati da almeno due Amministratori, ove ne facciano espressa richiesta;
c) in caso di urgenza, sentito il Direttore Generale, provvede all’esercizio dei poteri delegabili dal Comitato Esecutivo, comunicando allo stesso Comitato le decisioni assunte, nella prima riunione successiva;
d) esercita gli altri poteri che, in via generale o di volta in volta, gli siano delegati dal Comitato Esecutivo.
Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Coordinatore fa piena prova della sua assenza o impedimento.

Art. 19 (Rappresentanza legale)

La rappresentanza legale dell’Agenzia di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Direttore Generale.

Art. 20 (Compenso ai Componenti il Comitato Esecutivo)

Al Coordinatore ed ai membri del Comitato Esecutivo, non dipendenti dalle Amministrazioni Provinciali aderenti, spettano i compensi che saranno annualmente e anticipatamente determinati dal Comitato Direttivo e che resteranno invariati fino a diversa delibera del Comitato Direttivo.

Art. 21 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo che, sentito il Comitato Esecutivo, ne determina poteri e limiti di rappresentanza.
Il Direttore Generale cura l’esecuzione delle delibere e delle decisioni del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo; è il capo del personale ed è il responsabile del funzionamento degli uffici dell’Agenzia.
Il Direttore Generale, partecipa, con funzione consultiva, alle riunioni del Comitato Esecutivo, al quale può sottoporre relazioni e proposte relative all’attività dell’Agenzia.

Art. 22 (Personale)

Il Comitato Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo e sentito il Direttore Generale, stabilisce ed approva la dotazione organica dell’Agenzia.
Alla copertura dell’organico si provvede:
a) prioritariamente, mediante personale di organico delle tre Provincie, mantenendo il rapporto organico con le Provincie di appartenenza;
b) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle Provincie.

TITOLO VI
Collegio Sindacale

Art. 23 (Composizione e durata)

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi.
Essi restano in carica per tre esercizi, compreso quello in corso al momento della loro nomina, e sono rieleggibili per una sola volta.
Il Collegio svolge tutte le funzioni previste dall’art. 2403 del Codice Civile.

Art. 24 (Nomina e compenso)

La nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio dei Revisori e la determinazione del loro compenso sono deliberate dal Comitato Direttivo.

TITOLO VII
Esercizio sociale

Art. 25 (Esercizio sociale)

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

TITOLO VIII
Recesso – Scioglimento

Art. 26 (Recesso – Scioglimento)

Una singola Provincia ha diritto di recedere dall’Agenzia e questa rimane in vita con la partecipazione delle altre due Provincie aderenti.
Nel caso di scioglimento dell’Agenzia, il Comitato Direttivo stabilisce le modalità di scioglimento.

TITOLO IX
Controversie – Disposizioni generali

Art. 27 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le singole Amministrazioni Provinciali e l’Agenzia nell’esplicazione dell’attività di qualsiasi natura, saranno deferite alla decisione di un arbitro da nominarsi di comune accordo.
In caso di disaccordo, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e questi, a loro volta, precederanno di comune accordo alla nomina di un Presidente. In caso di disaccordo, il Presidente verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Brindisi. L’arbitro o Collegio Arbitrale giudicheranno secondo diritto, in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili delle disposizioni legislative e normative vigenti.

Art. 28 (Disposizione Generale)

Per quanto non disciplinato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regolanti gli EE.LL. e, per quanto applicabile, nel Codice Civile.